Negli ultimi anni sono stati diversi gli interventi legislativi che hanno riguardato la possibilità del cittadino di poter fruire di strumenti volti a velocizzare le pratiche di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Sicuramente, però, la riforma Cartabia ha segnato una sorta di crocevia.
Con questa, come vedremo nel dettaglio, si è voluto facilitare la procedura di separazione e divorzio in Tribunale: viene introdotto il concetto di rito unico, una procedura che permette di presentare congiuntamente sia le domande per la separazione che per il divorzio. Vediamo nel dettaglio.
Le novità del rito unico
Dal primo marzo 2023 è entrata in vigore la nuova disciplina, introdotta dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022, numero 149, il quale, difatti, riguarda l’introduzione di uno strumento che può rivoluzionare la procedura di separazione e divorzio: il rito unico.
Con questo istituto, il legislatore ha voluto semplificare le tempistiche e le procedure, garantendo al contempo una effettiva tutela giurisdizionale (riducendo i tempi effettivi del processo). Ma cosa consente di fare in concreto il rito unico? Permette di presentare in maniera congiunta sia le domande di separazione che divorzio; qualora fosse necessario, anche quelle relative all’affidamento di minori.
Sarà poi un unico giudice a porre in essere il giudizio: in questa maniera si evitano sprechi relativi alle risorse processuali acquisite in fase di preparazione. I tempi, secondo le stime, potrebbero essere ridotti in maniera significativa: consideriamo che ad oggi parliamo di tre anni e mezzo circa solo per il primo grado di giudizio!
Da tener presente come un altro obiettivo del legislatore fosse quello di tutelare al meglio il minore. Per esempio, si è provato a contenere le forme di “abuso” dei genitori, concernenti nell’ostacolare il rapporto tra il proprio figlio e l’altro genitore non convivente.
Cosa serve per procedere
La novità del rito unico che più è interessante riguarda l’introduzione delle dedizioni scritte. Si tratta di documenti scritti in maniera autonoma dalle parti coinvolte, senza ricorrere ad alcun legale: questa procedura permette di abbreviare ulteriormente i tempi di procedura.
A prescindere da ciò, va detto che le modalità per procedere senza avvocato siano due: nel primo caso si deve presupporre che i coniugi presentino un ricorso congiunto al Tribunale competente; questo ricorso conterrà diversi elementi fondamentali come l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza dei coniugi e le note di iscrizione a ruolo per quanto riguarda le cause ordinarie.
Non tutti forse sanno che alcuni di questi documenti sono recuperabili anche tramite servizi web: per esempio si può ottenere il certificato dello stato di famiglia con Romexpress, collegandosi sulla piattaforma apposita. Al netto di tutto questo, va detto che tramite il ricorso le parti possono procedere a presentare delle richieste specifiche come l’affidamento dei figli, il regime specifico, l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento.
La seconda tipologia di procedura prevede il coinvolgimento dell’Ufficio di Stato civile: in tal caso, le parti possono presentarsi previa accordo reciproco. Sarà poi l’ufficiale del luogo di residenza dei coniugi a ricevere l’atto di dichiarazione delle parti.