Skip to content

Regime forfettario 2017, quali sono i requisiti 

Il Regime forfettario è un regima fiscale italiano, che la legge finanziaria del 2015 ha introdotto per le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale o lavoro autonomo, al ricorrere di alcuni requisiti. 

Il regime forfettario è l’unico regime agevolato al quale si può ricorrere, tranne il caso di coloro che fino al 2015 hanno usufruito del regime dei minimi, ancora utilizzabile fino alla scadenza del cinque anni o al compimento del 35esimo anno d’età. 

Abbiamo detto che possono accedere al regime forfettario le persone fisiche, imprenditori (anche con impresa familiare) o esercenti arti e professioni, coi limiti oggettivi di 25mila o massimo 50mila euro di ricavi (dipende dall’attività posta in essere), con non più di 5mila euro lordi per spese di lavoro dipendente, non più di 20mila euro per costi di beni strumentali. Nel calcolo dei beni strumentali non vengono considerati beni il cui costo singolo è minore o uguale di 516,46 euro, beni immobili acquisiti dell’arte o professione, e beni immateriali. 

Il regime quindi è rivolto a chi non superi, come ricavi annui, quelli che abbiamo visti, e lo stesso dicasi per le spese per i dipendenti (lavoro dipendente, accessorio, collaboratori, borse di studio…). 

Viene escluso dal regime forfettario 2017 chiunque si avvale di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero chi si avvale di un regime di determinazione del reddito forfettario; i soggetti non residenti in Stati dell’UE o Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (purché il 75% dei redditi siano prodotti in Italia; sono esclusi anche i soggetti che abbiano effettuato solo o in via esclusiva cessioni di fabbricati e terreni e gli imprenditori, esercenti arti e professioni che partecipino a società di persone, Srl ai sensi dell’articolo 116 del TUIR e associazioni di cui all’articolo 5 TUIR. 

Esclusi dal regime, infine, anche coloro che l’anno prima hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro. Non si applica questa esclusione solamente se il rapporto di lavoro in questione è cessato. Se il lavoro in questione è cessato nell’anno di applicazione del regime, il non superamento di detta soglia va verificato.  

Non è causa che impedisce l’applicazione del regime (come invece avveniva col regime dei minimi) l’aver effettuato operazioni con l’estero, ad esempio importazioni ed esportazioni. 

Le cause di esclusione di un soggetto dal regime forfettario devono essere verificate nell’anno in cui si applica il regime e non nell’anno prima. 

Per ulteriori informazioni vi suggeriamo di visionare il sito web dell’esperto in contabilità nel regime forfettario Dott. Giampiero Teresi il quale, tra le altre cose, offre anche delle piccole consulenze gtratuite preliminari in grado di soddisfare dubbi e curiosità.