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L’avvocato per te. Non c’è solo testamento per lasciare l’eredità

Chiunque pensi di tramandare la propria eredità pensa al testamento, ma in realtà esistono altri strumenti alternativi per lasciare il patrimonio agli eredi.

I migliori avvocati che si occupano di eredità sanno come consigliare strumenti alternativi al Testamento

A parte il testamento, tra gli strumenti consigliati per la successione dal nostro avvocato che a Torino si occupa di eredità, quelli più interessanti sono:

  • donazione: si tratta di uno strumento già conosciuto e un po’ complicato, perché è comunque sottoposto alle regole del codice civile che protegge il diritto dei successori legittimi e alla previsione che gli effetti della successione dei beni devono dipendere dalla morte della persona che li ha lasciati in eredità;
  • patto di famiglia: lo conoscevi? Scommetto di no, il suo ingresso nell’ordinamento giuridico italiano è del 2006. È uno strumento che viene preso in considerazione quando l’eredità è costituita da un’impresa a conduzione familiare e nel centro nord Italia ce ne sono moltissime. Nei problemi legati all’eredità, il patto di famiglia consente di prendere in considerazione fattori dinamici del patrimonio ereditario, come quelli della produzione dell’azienda, degli scambi, della generazione di ricchezza che non possibile stimare come i tradizionali beni mobili, immobili o come le quote societarie. Il patto di famiglia consente all’imprenditore di programmare la successione nella propria impresa finché è ancora in vita, nell’interesse dell’impresa. Il passaggio generazionale può essere gestito attraverso il trasferimento a titolo gratuito della propria azienda, individuale o collettiva ovvero limitatamente alla quota di propria competenza, ad alcuni dei propri discendenti senza che l’operazione possa poi essere messa in discussione da parte degli altri familiari/legittimari.
  • prestito vitalizio ipotecario: è un’arma a doppio taglio. Da una parte consente l’ipoteca su un immobile e la contrazione di un mutuo ad una persona che abbia superato 60 anni di età. Dall’altra lo strumento protegge l’attribuzione del credito nei confronti degli eredi, dopo la morte di colui che ha contratto il debito. Il vitalizio ipotecario protegge l’istituto bancario o finanziario che ha concesso il debito, dalle pretese degli eredi legittimi del patrimonio. In sostanza, alla morte del beneficiario over 60, il prestito vitalizio dev’essere ricompensato dagli eredi dell’immobili su cui è stata accesa l’ipoteca secondo le dinamiche della successione mortis causa, seppure a condizioni che possono essere negoziate;
  • trust: è un istituto giuridico tipico del sistema common law dei paesi anglosassoni. Il trust è un rapporto giuridico istituito da tre elementi:

il disponente, cioè la una persona che detiene il patrimonio;

il trustee o fiduciario che esercita il controllo sul patrimonio;

il beneficiario il cui interesse sono diretti i benefici economici del patrimonio, per un fine determinato.

L’atto che istituisce il trust può essere stipulato tra vivi o mortis causa ma l’aspetto centrale è l’interesse individuato che il trust è chiamato a perseguire.

Gli elementi che connotato il trust sono tre:

  • l’affidamento del disponente, che perde la disponibilità dei beni a favore del trustee per effetto del trasferimento;
  • il rispetto dello scopo del trust da parte del fiduciario a vantaggio dei beneficiari;
  • la segregazione del patrimonio del fiduciario, con la conseguenza che i creditori personali del trustee (fiduciario) non possono aggredire i beni in trust.

Ad un primo sguardo sembra che i soggetti del Trust debbano essere almeno 3. Invece non è così. Un singolo soggetto può istituire un Trust sul suo patrimonio ereditario essendo egli stesso disponente, fiduciario, beneficiario. Oppure disponente e fiduciario. Lo scopo del Trust è determinante per il suo utilizzo anche in alternativa al testamento per lasciare l’eredità ad un figlio disabile, per esempio. In pratica, ci si spoglia dei beni che trasferiscono al fiduciario con l’incarico di amministrarli e gestirli secondo le disposizioni contenute nell’atto istitutivo. Insomma è uno strumento innovativo per la gestione dell’eredità, che esula dal testamento e che può essere utilizzato per determinare i trasferimento e la gestione del patrimonio post morte a condizioni particolari per la tutela di soggetti deboli o per determinare gli scopi di una Fondazione.